IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto  l'art.  11  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.   361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,  n.  441,
recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento  dei  rifiuti,
che  attribuisce  al  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   la
competenza ad emanare il regolamento  per  il  trasporto  ferroviario
protetto di rifiuti speciali, tossici e nocivi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) n.  75/442  relativa
ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili
e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai  rifiuti  tossici  e
nocivi; 
  Vista  la  deliberazione  in  data  27  luglio  1984  del  Comitato
interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; 
  Vista la legge 8 luglio  1986,  n.  349,  recante  istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.
306,  che  ha  approvato  il  regolamento  per  l'organizzazione  del
Ministero dell'ambiente; 
  Vista  la  legge  3  marzo  1987,  n.  59,   recante   disposizioni
transitorie  ed  urgenti   per   il   funzionamento   del   Ministero
dell'ambiente; 
  Considerata la necessita' di uniformare  il  trasporto  ferroviario
nazionale  di  rifiuti  speciali,  tossici  e  nocivi  al   trasporto
ferroviario internazionale degli stessi; 
  Vista  la  legge  18  dicembre  1984,  n.  976,  che  ratifica   la
convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari  (COTIF),
ed in particolare l'allegato I "Regolamento concernente il  trasporto
internazionale   ferroviario   delle    merci    pericolose    (RID)"
all'appendice   B   "Regole   uniformi   concernenti   il   contratto
internazionale ferroviario delle merci (RU/CIM)"; 
  Sentito il comitato tecnico-scientifico di cui  all'art.  15  della
legge 29 ottobre 1987, n. 441; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della
sanita' e dei trasporti,  nonche'  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, come ridisciplinata  dal  decreto  legislativo  16  dicembre
1989, n. 418; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 marzo 1991; 
  Ritenuto di poter aderire alle osservazioni  ivi  contenute,  salvo
che: 
    a) nella formulazione del titolo del regolamento,  in  quanto  il
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,  n.  915,
non "prevede", bensi' "classifica"  i  rifiuti  speciali,  tossici  e
nocivi; 
    b)  nella  previsione  di  un'etichettatura,  "conforme"  e   non
"uguale" a quella  dell'allegato  2,  sugli  imballaggi  dei  rifiuti
speciali,  tossici  e   nocivi   trasportati,   dovendosi   meramente
conseguire lo scopo di dotare gli imballaggi stessi  dell'indicazione
di tutti i dati necessari - indicati nell'allegato 2  -  senza  alcun
vincolo di carattere formale nell'esposizione dei dati stessi; 
    c)  nella  sostituzione,  all'art.  3,  della  locuzione   "dalle
imprese" con quella "alle imprese", dovendosi nella specie  intendere
che la documentazione richiesta ai sensi del presente regolamento  si
aggiunge a quella ordinariamente richiesta, per finalita' connesse al
contratto  di  trasporto,  dalle  imprese  esercenti   il   trasporto
ferroviario; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Le imprese esercenti il trasporto ferroviario  sono  autorizzate
ad effettuare il trasporto dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, in
conformita'  alle  norme  del  presente  regolamento,   sulle   linee
ferroviarie da esse esercitate, nonche' sulle navi  traghetto  munite
dell'attestazione di idoneita' al trasporto di  merci  pericolose  ai
sensi dell'art. 13 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1968, n. 1008. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
               disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
 
          Nota alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 13 del regolamento per l'imbarco, trasporto per
          mare,  sbarco  e trasbordo delle merci pericolose in colli,
          approvato con D.P.R. n. 1008/1968, e' cosi' formulato:
             "Art.  13  (Attestazione  di  idoneita'  della  nave). -
          L'idoneita' della nave al trasporto di merci pericolose  in
          colli   deve   risultare   da   un'attestazione  rilasciata
          dall'ente tecnico.
             Nella predetta attestazione debbono essere  indicate  le
          classi  o i gruppi di una classe di merci pericolose che la
          nave e' abilitata a trasportare, i locali e  gli  spazi  in
          cui   possono  essere  sistemate,  nonche'  il  periodo  di
          validita' dell'attestazione.
             La validita' dell'attestazione non deve essere superiore
          a due anni e cessa quando vengano  comunque  modificate  le
          condizioni esistenti a bordo all'atto del rilascio.
             L'idoneita'  delle navi mercantili straniere puo' essere
          comprovata con i documenti rilasciati dal  governo  di  uno
          Stato  con il quale esistano particolari accordi in materia
          di sicurezza della navigazione.
             Qualora  una  nave   mercantile   straniera   risultasse
          sprovvista  dei  documenti  di  cui  al  comma precedente o
          presentasse documenti rilasciati da un governo con il quale
          non esistano particolari accordi, l'autorita' marittima  ne
          fa accertare l'idoneita' dall'ente tecnico".