IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la competenza ad emanare il regolamento per il trasporto ferroviario protetto di rifiuti speciali, tossici e nocivi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi; Vista la deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente; Considerata la necessita' di uniformare il trasporto ferroviario nazionale di rifiuti speciali, tossici e nocivi al trasporto ferroviario internazionale degli stessi; Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976, che ratifica la convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), ed in particolare l'allegato I "Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID)" all'appendice B "Regole uniformi concernenti il contratto internazionale ferroviario delle merci (RU/CIM)"; Sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanita' e dei trasporti, nonche' la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come ridisciplinata dal decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 marzo 1991; Ritenuto di poter aderire alle osservazioni ivi contenute, salvo che: a) nella formulazione del titolo del regolamento, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non "prevede", bensi' "classifica" i rifiuti speciali, tossici e nocivi; b) nella previsione di un'etichettatura, "conforme" e non "uguale" a quella dell'allegato 2, sugli imballaggi dei rifiuti speciali, tossici e nocivi trasportati, dovendosi meramente conseguire lo scopo di dotare gli imballaggi stessi dell'indicazione di tutti i dati necessari - indicati nell'allegato 2 - senza alcun vincolo di carattere formale nell'esposizione dei dati stessi; c) nella sostituzione, all'art. 3, della locuzione "dalle imprese" con quella "alle imprese", dovendosi nella specie intendere che la documentazione richiesta ai sensi del presente regolamento si aggiunge a quella ordinariamente richiesta, per finalita' connesse al contratto di trasporto, dalle imprese esercenti il trasporto ferroviario; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le imprese esercenti il trasporto ferroviario sono autorizzate ad effettuare il trasporto dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, in conformita' alle norme del presente regolamento, sulle linee ferroviarie da esse esercitate, nonche' sulle navi traghetto munite dell'attestazione di idoneita' al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - L'art. 13 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con D.P.R. n. 1008/1968, e' cosi' formulato: "Art. 13 (Attestazione di idoneita' della nave). - L'idoneita' della nave al trasporto di merci pericolose in colli deve risultare da un'attestazione rilasciata dall'ente tecnico. Nella predetta attestazione debbono essere indicate le classi o i gruppi di una classe di merci pericolose che la nave e' abilitata a trasportare, i locali e gli spazi in cui possono essere sistemate, nonche' il periodo di validita' dell'attestazione. La validita' dell'attestazione non deve essere superiore a due anni e cessa quando vengano comunque modificate le condizioni esistenti a bordo all'atto del rilascio. L'idoneita' delle navi mercantili straniere puo' essere comprovata con i documenti rilasciati dal governo di uno Stato con il quale esistano particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. Qualora una nave mercantile straniera risultasse sprovvista dei documenti di cui al comma precedente o presentasse documenti rilasciati da un governo con il quale non esistano particolari accordi, l'autorita' marittima ne fa accertare l'idoneita' dall'ente tecnico".